USI E CONSUETUDINI CAMERA DI COMMERCIO ... per non trovarsi impreparati

Inserito il 23/05/2017
Categoria: Curiosità

Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita.

Sono oggetto del contratto:

a) cuccioli (età minima 60 giorni);

b) cuccioloni;

c) soggetti adulti (in età di riproduzione);

d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.

Art. 2 - Forme e soggetti del contratto.

Il contratto è di regola verbale.

Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.

Quest’ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.

Art. 3 - Conclusione del contratto e vendita a prova.

Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna del cane al guinzaglio.

La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.

Il compratore, con l’accordo del venditore, prova il cane per l’uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di 8

giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.

Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all’uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il

quale deve rimborsargli l’acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento e le spese del veterinario per tutto il

periodo di prova.

Art. 4 - Rischio e spese di trasporto.

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del venditore, salvo patti contrari.

Art. 5 - Pagamento e caparra.

Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna

del cane.

Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo

del prezzo alla consegna del cane.

In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.

Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra.

Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa

deve essere restituita.

Art. 6 - Espressioni di garanzia.

Con la frase “Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo” il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che

apparenti e deve specificarne la razza.

I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite, devono essere fatti notare al compratore che non potrà rivalersi in

futuro nei confronti del venditore.

Art. 7 - Certificato di origine.

I certificati di origine vengono rilasciati dall’Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l’Italia è l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Viale

Corsica 20, Milano, che ha delegazioni nella provincia di Varese.

L’ENCI è affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale).

I certificati dei cani provenienti dall’estero e rilasciati da una nazione il cui Ente Cinofilo risulti affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica

Internazionale) vengono registrati ai Libri Genealogici dell’ENCI in base ai regolamenti approvati dalla F.C.I. ma devono comunque corrispondere

tutti i dati forniti all’atto della compravendita compresi il codice alfanumerico del microchip e/o del tatuaggio o marcatura. I certificati dei

cani provenienti da una nazione estera affiliata alla F.C.I. devono essere intestati a un proprietario residente in Italia e devono avere la dicitura

“export – pedigree” se provenienti da nazioni non facenti parte dell’Unione Europea.

Art. 8 - Vendita con certificato.

Con la frase “Il cane ha il certificato” (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale

del cane venduto.

Il venditore deve specificare se il certificato è del L.O.I. (Libro Origini Italiano) oppure del L.I.R. (Libro Italiano Riconosciuti), oppure se il

certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) e che dà diritto all’iscrizione

presso l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), al L.O.I.

Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del compratore secondo le correnti tariffe dell’ENCI; se ciò non

viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso, salvo diversa pattuizione.

Art. 9 - Vizi da risoluzione del contratto.

1) Malattia acuta febbrile in atto;

2) Rabbia;

3) Cimurro;

4) Gastroenteriti infettive;

5) Epatite infettiva;

6) Tosse infettiva da canile;

7) Leptospirosi del cane;

8) Rogna;

9) Micosi e tricofìtosi;

10) Tubercolosi clinicamente manifesta;

11) Tetano;

12) Piroplasmosi;

13) Leishmaniosi;

14) Filariosi;

15) Toxoplasmosi;

16) Malformazioni palesi;

17) Rachitismo;

18) Osteomielite;

19) Epilessia;

20) Malformazioni e patologie ereditarie congenite e nascoste;

21) Displasia dell’anca e del gomito.

Art. 10 - Durata della garanzia e decorrenza.

Per il vizio di cui al numero 1 dell’Art. 9 la garanzia è di 2 giorni.

Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 dell’Art. 9 il periodo di garanzia è di giorni 8.

Per i vizi di cui ai numeri 19-20-21 dell’Art. 9 il periodo di garanzia è di giorni 30.

La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.

Art. 11 - Denuncia dei vizi.

Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all’Art 10.

La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con citazione

giudiziaria.

In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato.

La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.

Art. 12 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo.

Se il venditore, entro 6 giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o

presso canile municipale.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 13 - Consegna del certificato di cui agli Artt. 7-8.

Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro 8 giorni dalla consegna del cane; se il cane è

cucciolo o cucciolone (sotto l’anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto un anno.

Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 14 - Mediazione.

Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15 % sul prezzo pagato e deve essere

corrisposta dal venditore.

Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.

Sezione II

Canili per pensione e per addestramento cani

Art. 15 - Tenutari.

Tenutari sono definiti coloro che detengono cani in pensione ed in addestramento.

I canili devono essere autorizzati dal Sindaco e dalle ASL.

Art. 16 - Contratto di pensione.

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane; il prezzo della pensione si fa per giorno e si calcolano comunque come giorni

interi anche quello della consegna e quello della restituzione.

Art. 17 - Variazione del prezzo giornaliero di pensione.

Per variare il prezzo giornaliero di pensione deve essere data comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30

giorni prima di quando il tenutario vuole variare tale prezzo.

Art. 18 - Responsabilità e cautele.

Il tenutario, salvo sue responsabilità, chiede e conserva, fino al termine della pensione, il certificato di vaccinazione antirabbica (nei periodi di

vaccinazione obbligatoria), e il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l’epatite infettiva e la leptospirosi e le gastroenteriti infettive.

Le vaccinazioni di cui sopra non sono valide se sono state effettuate da oltre un anno.

Art. 19 - Malattie del cane in pensione.

Quando in un canile si verifica una malattia diffusiva od infettiva o nel caso di malattia del cane in pensione, il tenutario avvisa immediatamente

il proprietario; nel caso di mancato reperimento, ricorre al proprio veterinario di fiducia, così da curarlo con la dovuta diligenza.

Nel caso invece di reperimento del proprietario, questi ed il tenutario sono entrambi liberi di disporre a loro piacimento del cane, anche con

la rescissione istantanea del contratto di pensione.

Art. 20 - Pagamento della pensione.

Il proprietario del cane non può ritirarlo per nessuna ragione se prima non ha pagato l’importo intero della pensione.

Art. 21 - Morosità del proprietario del cane.

Quando il proprietario del cane è moroso da 30 giorni sul pagamento

della pensione, il tenutario invia al proprietario lettera raccomandata

con avviso di ritorno con cui gli comunica che, se entro 10 giorni dalla

data di spedizione della raccomandata, non si provvederà ad effettuare

il saldo della pensione e a ritirare il cane, il cane stesso sarà consegnato

presso il domicilio del proprietario ed, in caso di impossibilità,

come abbandonato, potrà essere consegnato presso il canile municipale

del comune dove è sito il canile del tenutario.

Restano salvi i diritti del tenutario di farsi risarcire ogni suo avere dal

proprietario del cane.

Art. 22 - Morte del cane.

In caso di morte improvvisa del cane o di sopravvenuta morte per malattia

senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il tenutario

provvede a far constatare la causa di morte dal veterinario di sua fiducia;

nel caso che il proprietario ritenga opportuno inviare un veterinario

di sua fiducia per la constatazione di morte, è tenuto ad avvisare in

tempo il tenutario, il quale ha il diritto di fare intervenire congiuntamente

il proprio veterinario di fiducia.

Sezione III

Allevamento e riproduzione di cani di razza

(Vedi appendice per estratto che riproduce la Convenzione

Internazionale di Monaco - Marzo 1934 - Tav. VII).

 



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